IMU 2020 (IUC)

Imposta Municipale Propria per l’anno 2020 – SALDO

SCADENZA: 16 dicembre2020 

Fabbricati:

Prima casa – NULLA

Altri immobili – aliquota ordinaria (1,06%) – uguale all’anno precedente.

Terreni agricoli:

Non sono tenuti al pagamento

Aree edificabili:

– aliquota ordinaria (1,06%) – uguale all’anno precedente.

Ai fini della valutazione della edificabilità o meno di un area si segnala che è recentemente intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del TAR N. 11451/201, pertanto ritorna ad essere in vigore la Deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 13/06/2017.

VALORE AREA EDIFICABILE: ai sensi di legge, il valore delle aree fabbricabili è quello di mercato. L’ufficio, al fine di fornire una indicazione di massima per i contribuenti dei valori medi delle aree edificabili ha fatto predisporre all’Architetto Perez una perizia per la determinazione di valori medi. Tali Valori della stima, redatta dall’arch. Perez, possono essere decurtati del 20% in quanto ai sensi della citata sentenza del Consiglio di Stato, ormai definitiva, nella procedura di trasformazione dei terreni da agricoli ad edificabili.

I valori delle aree, le tavole della perizia Perez, e tutta la modulistica di cui sopra sono pubblicati sul sito del Comune di Anguillara Sabazia sezione “I SERVIZI” – “SERVIZI TRIBUTARI” – “IMU 2019 (IUC)”

Raggiungibile direttamente tramite il seguente indirizzo: http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/i-servizi/servizi-tributari/imu-2020-iuc/

Tavola 1 – Individuazione delle aree omogenee all’interno del PRG generale del territorio comunale
Tavola 2 – Individuazione delle aree omogenee all’interno del PRG generale del territorio comunale

Le su riportate tavole valgono quale ausilio per i contribuenti ad effettuare le necessarie verifiche sulle destinazioni d’uso dei terreni.

Tali verifiche non possono essere effettuate dagli impiegati degli uffici comunali in quanto la determinazione dell’IMU deve essere a cura del contribuente.

 

Guida al contribuente

L’IMU – imposta municipale propria – è l’imposta di natura patrimoniale dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili. In caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario sono i soggetti passivi tenuti al versamento dell’IMU.

SONO SOGGETTI AD IMU tutti i fabbricati ed i terreni (con eccezione di quelli esclusi od esenti) e tutte le aree edificabili.

Per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per AREA EDIFICABILE si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore o altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

Per TERRENO agricolo o incolto si intende l’area non edificabile.

IMMOBILI ESCLUSI

Ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 707, l’IMU non si applica:

  • all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1-A8-A9.
    L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa);
  • all’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

IMMOBILI ESENTI

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 102/2013, conv. in L. 124/2013 sono esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  • gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica (per esempio: fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) dovranno corrispondere, per il solo anno 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 751 della L.160/2019, l’importo che corrispondevano per la TASI, a titolo di IMU, salvo conguagli a dicembre. Sempre la legge 160/2019, al momento, prevede che tali immobili diventino esenti a decorrere dal 2021.
  • terreni agricoli (è stata ripristinata dall’art. 1 comma 13 della Legge 208/2015l’esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani, tra i quali è indicato il Comune di Anguillara Sabazia ).

NOVITA’ 2020

Ai sensi dell’art. 177 del D.L. rilancio non sono tenuti al pagamento della prima rata:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Versamento e scadenze

L’IMU si paga in percentuale sul valore del fabbricato e dell’area edificabile ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2020.

E’ possibile il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto entro il 16 dicembre2020 il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.

L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi,magazzini e laboratori, etc.) e per tutti i TERRENI EDIFICABILI deve essere versata al COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA.

L’IMU dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO 0,76% ed in parte al COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 0,30%.

Il VALORE IMU per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

RIDUZIONE VALORE IMU

Il valore imponibile IMU è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l’utilizzo dell’immobile stesso come indicato nell’art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

COMODATO

La legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015 prevede: la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato, e alle sue pertinenze classificate come C/2 – C/6 – C/7 (nel limite di una unità per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

  • il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) devono essere parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e figli e/o tra figli e genitori né l’abitazione principale del proprietario né l’abitazione concessa in comodato siano classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;
  • il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Anguillara Sabazia;
  • il parente comodatario deve essere residente anagraficamente, avere dimora abituale ed utilizzare l’unità in comodato come abitazione principale;
  • il contratto sia registrato (con effetti giuridici del contratto dal 1 gennaio dell’anno 2016) – se gli effetti giuridici decorrono da data successiva si beneficerà dell’agevolazione per i mesi relativi;
  • il comodante (PROPRIETARIO) non possieda altri immobili in Italia al di fuori del Comune di Anguillara Sabazia;
  • il comodante (PROPRIETARIO) può possedere un solo immobile in Anguillara Sabazia, oltre a quello dato in comodato, adibito ad abitazione principale in cui risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relativa pertinenza;
  • obbligo di dichiarazione di variazione IMU entro il 30/06/2017 (a pena di decadenza).

Circolare MEF 1/DF del 17 febbraio 2016

Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota del 10,6 per mille, è ridotta al 75 per cento.

Il VALORE IMU per un’AREA EDIFICABILE è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 2019, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

Aliquote e detrazioni

Le ALIQUOTE e le DETRAZIONI previste nel Comune di Anguillara Sabazia sono le seguenti.

ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI aliquota 1, 06%

  • Tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze
  • Terreni edificabili
    Con delibera di n. 69/2017 sono stati determinati i valori delle aree  edificabili  per l’anno di imposta 2017 (si applica anche per il 2018-2019).

 

ABITAZIONE PRINCIPALE Aliquota 0,6 %

Per ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE delle sole unità immobiliari accatastate in categorie A1-A8-A9 con detrazione Euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno.

L’imposta si versa con modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per il versamento deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali“, nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (per il Comune di Anguillara Sabazia il codice è A297, altri codici comune sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it) e nello spazio “Codice Tributo” i codici di cui alla seguente tabella.

Codici IMU – Imposta Municipale Propria

TIPOLOGIA VERSAMENTO CODICE TRIBUTO IMU COMUNE CODICE TRIBUTO IMU STATO CODICE COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
abitazione principale e pertinenze  3912  A297
fabbricati produttivi categoria D  3930  3925
terreni agricoli  3914
aree fabbricabili 3916
altri fabbricati 3918

Importo minimo da versare

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria “l’imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6 euro“.

 

L’OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell’IMU dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l’applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i.

Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i.

TIPO RAVVEDIMENTO Regolarizzazione del versamentocon contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale) MISURA SANZIONE PECUNIARIA

(Sanzione base 30%)

SANZIONE PECUNIARIA
SPRINT ENTRO 15 GIORNI 1/15 della metà sanzione base

(art. 13, comma 1 lett. a 471/97

art. 13, comma 1 ultimo periodo 472/97)

0,1%

per ogni giorno

BREVE FINO A 30 GIORNI 1/10 della metà sanzione base

(art. 13, comma 1 lett. a del 472/1997)

1,5%

FISSO

INTERMEDIO FINO A 90 GIORNI 1/9 della metà sanzione base

(art. 13, comma 1 lett. a bis del 472/1997)

1,66%

FISSO

LUNGO OLTRE 90 GIORNI

dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione

1/8 della sanzione base

(art. 13, comma 1 lett. b del 472/1997)

3,75%

FISSO

 

INTERESSI

0,80 % annuo, gli interessi sono da conteggiarsi sull’imposta dovuta e non versata per i soli giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso.

 

 

Allegati


IMU 2012

IMU 2013

Ravvedimento operoso

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Ultimo aggiornamento

14 Maggio 2021, 11:30