Matrimoni – Marriage – Unioni civili e Convivenze di fatto

Matrimonio concordatario

Il parroco deve fare richiesta di pubblicazione per la Casa comunale. Tale richiesta deve essere consegnata all’Ufficio di stato civile. L’Ufficio provvederà a richiedere i documenti necessari via fax e poi contatterà gli sposi per effettuare le pubblicazioni per 8 giorni; quindi rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni che sarà consegnato al parroco.

Le pubblicazioni decadono dopo 180 gg. dalla data di fine pubblicazione.

Oltre alla richiesta di pubblicazione dei nubendi firmata con allegata fotocopia della carta d’identità, sono necessari i seguenti documenti:

Per i cittadini stranieri:

  • NULLA OSTA al matrimonio ai sensi dell’art. 116 C.C. rilasciato dall’ambasciata o Consolato in Roma in lingua italiana, vidimato e legalizzato dalla Prefettura di Roma – Ufficio legalizzazione Via Ostiense 131/L;
  • passaporto non scaduto;
  • se lo straniero è residente in Italia con permesso di soggiorno regolare deve, prima del matrimonio, effettuare le pubblicazioni nel comune di residenza;
  • se gli sposi non parlano italiano deve essere nominato un interprete.

Per i residenti in Italia:

  • certificato di residenza e stato libero rilasciati dal comune di residenza (certificati richiesti via fax dal Comune).

Matrimonio civile

Occorrono gli stessi documenti del matrimonio concordatario tranne la richiesta del parroco.

Importi dovuti per la celebrazione

Cittadini non residenti:

Celebrazioni del matrimonio Nei locali comunali Nel giardino comunale
Nei giorni feriali  € 440,00  € 790,00
Nei giorni di sabato,domenica e festivi  € 500,00  € 850,00

Cittadini residenti:

Celebrazioni del matrimonio  Nei locali comunali  Nel giardino comunale
Nei giorni feriali  € 101,00  € 351,00
Nei giorni di sabato,domenica e festivi  € 151,00  € 401,00

Date celebrazioni

Non sarà possibile celebrare matrimoni ed unioni civili nei seguenti giorni:

– 1 e 6 Gennaio
– la domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo
– 3 Febbraio (Santo Patrono)
– 25 Aprile
– 1° Maggio
– 2 Giugno
– 15 Agosto
– 1 Novembre
– 8 Dicembre
– Natale e Santo Stefano

Nel periodo di luglio e agosto sarà possibile celebrare matrimoni ed unioni civili soltanto il secondo e l’ultimo fine settimana del mese.

Matrimonio civile su delega

Cosa occorre:

  • delega da parte del comune che ha effettuato la pubblicazione di matrimonio;
  • fotocopia dei documenti degli sposi e dei 2 testimoni;
  • codice fiscale.

Per la scelta del giorno della celebrazione del matrimonio è necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile 06/99600021 nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 oppure via email m.ricini@comune.anguillara-sabazia.roma.it.

MARRIAGE
WEDDING OF CONCORDAT / MARRIAGE COMPACT  (Religious Ceremonies)

The parish priest must apply to the Town Hall for posting of the banns, by applying at the Civil Registry Office. This office will request the necessary documents via fax and will then contact the betrothed to effect  the posting  of the banns for 8 days. An executive certificate of posting of banns will then be issued and delivered to the priest. If the marriage does not take place within 180 days, the posting of banns becomes invalid and will need to be repeated.

Documents required for foreigners:

  • Nulla Osta or declaration, of no impediment for the wedding, in Italian  and according to the law article 116 C.C, issued by the Embassy or Consulate of Rome,  document to be authenticated and  legalized by the Prefecture of Rome-office of authentication in Via Ostiense 131/L  (Prefettura di Roma-ufficio legalizzazione Via Ostiense 131/L);
  • valid passport;
  • in case both or one of the parties is Italian or has a regular residence permit, then banns (wedding announcement) must be posted for at least eight consecutive days (including two consecutive Sundays) and the wedding cannot occur before the fourth day following the completion of the banns. If neither of  the couple is Italian nor lives in Italy then the posting of banns is not required;
  • an interpreter must be nominated if the betrothed cannot speak Italian.

For residents in Italy:

  • residence and marital status certificate issued by the municipality of residence (certificates requested by fax by the municipality).

Civil Wedding

Same documents required  as for the wedding of concordat except the application of the parish priest. Ceremony of the civil wedding takes place at the “Palazzo Comunale” (Town Council Hall or at the Mayor’s  office), and is paid through postal order.

Fare for celebrations

For non residents:

Wedding ceremony
At the Town Hall
The Town Hall gardens
during weekdays  € 440,00  € 790,00
Saturday, Sunday and holidays  € 500,00  € 850,00

For residents:

Wedding ceremony At the Town Hall The Town Hall gardens 
during weekdays  € 101,00  € 351,00
Saturday, Sunday and holidays  € 151,00  € 401,00

It is to contact the Registry Office for choice of the wdding day.

Civil wedding by proxy

Required:

  • delegation certificate of the Town Hall posting the banns;
  • copy of valid passport/document of the betrothed and 2 witnesses;
  • tax number.

It is necessary to contact the Registry Office for choice of the wedding day.

Unioni civili e convivenze di fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore  la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

In data 29 luglio  è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti  legislativi  che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

LE UNIONI CIVILI

al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

L’iter precedurale si divide in 2 fasi:

–        prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;

–        seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile.

Processo verbale:

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

La costituzione dell’unione:

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale  della separazione dei beni.
  • scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Le persone interessate alla costituzione dell’unione civile nel comune di Anguillara Sabazia sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo:

La costituzione dell’unione potrà essere formalizzata presso:

  • Palazzo Baronale Orsini
  • Giardini del Torriore
  • Sala Polifunzionale (ex consorzio)

SCHEMA DELLA LEGGE 20 maggio 2016,  n. 76

L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:

  • dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
  • dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto , riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali .

LE UNIONI CIVILI

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Cause impeditive:

Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

a)     per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b)     l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

c)     tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

– Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

– Diritti successori

Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

– In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

– Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile  all’estero:

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile  nel registro provvisorio delle unioni civili.

Le convivenze di fatto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune .

Le istruzioni ministeriali chiariranno con quale modalità i soggetti interessati dovranno formalizzare presso l’ufficio anagrafe  l’intenzione di costituire una convivenza di fatto

– Diritti

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.  In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

– Potere di rappresentanza

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

– Diritti inerenti la casa

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”

– Diritti all’assegnazione della casa popolare

Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

– Impresa familiare

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

– Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

E’ esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

– Risarcimento del danno

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”

– Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali  successive.

– Contenuto del contratto

Il  contratto  può  contenere:

  1.   l’indicazione  della  residenza;
  2.   le  modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;
  3.   il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di  cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

– Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte

– Risoluzione del contratto di  convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

– Il diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

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Ultimo aggiornamento

12 Gennaio 2023, 13:59