ALIQUOTE ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2010
Si confermano le aliquote I.C.I. dell'anno 2009 qui di seguitoriportate:
a) Aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/2 - A/3 - A/7 : 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);
b) Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/2 - A/3 A/7: 8,0 per mille ( otto virgola zero per mille);
c) Aliquota 1^ casa di residenza e relative pertinenze per unità immobiliari urbane in categoria A/4 - A/5: 4,7 per mille ( quattro virgola sette per mille);
d) Aliquota 2^ casa per unità immobiliari urbane in categoria A/4 - A/5: 6,5 per mille ( sei virgola cinque per mille);
e) Aliquota per unità immobiliari urbane in categoria A/8 - A/10 - B/1 -B/8 -C/2 - C/3 - C/4 - C/6 - C/7 e gruppo D: 6,8 per mille (sei virgola otto per mille);
f) Aliquota per aree edificabili 7 per mille (sette per mille);
g) Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parente entro il primo grado (genitore - figlio e viceversa) a condizione che l'unità immobiliare medesima costituisca abitazione principale del beneficiario e risulti censita in categoria A/2 - A/3 ad A/7: 5,5 (cinque virgola cinque per mille );
h) Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito a parente entro il primo grado a condizione che l'unità immobiliare medesima costituisca abitazione principale del beneficiario e risulti censita in categoria A/4 e A/5: 4,7 per mille ( quattro virgola sette per mille);
i) Aliquota per unità immobiliari urbane C1: 7 per mille (sette per mille).
ATTENZIONE:
SI RICORDA CHE IL DECRETO LEGGE N.93 DEL 27/05/2008 STABILISCE: "A DECORRERE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2008 E' ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO".
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Se il contribuente possiede un immobile che, nel corso del 2010 diventa abitazione principale occorrerà fare questa distinzione: l'imposta è dovuta per il primo periodo, vale a dire dall'inizio del possesso e sino alla data in cui viene fissata la residenza; per il periodo successivo, invece, scatta l'esenzione. L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale (una per categoria C/6 e una per categoria C/2).
L'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado non è assimilato all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pertanto non rientra nell'esenzione del pagamento dell'imposta ai sensi del D.L. n. 93/2008.
DICHIARAZIONE ( ART.10 COMMA 4)
Con provvedimento dell'Agenzia del territorio del 18/12/2007, per le unità immobiliari urbane iscritte in catasto, con attribuzione di rendita definitiva, non deve essere più presentata denuncia di variazione poiché tali dati sono già conosciuti in tempo reale dal Comune ove è ubicata l'unità immobiliare medesima.
Rimane fermo l'obbligo di dichiarazione per le variazioni relative ai terreni.
Si ricorda che ai sensi dell'art.15 della legge 18/10/2001 n.383 per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la variazione ai fini i.c.i. A tale compito provvede l'ufficio finanziario presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione.
La dichiarazione i.c.i. può essere presentata a mano direttamente presso l'ufficio tributi del Comune di Anguillara Sabazia o inviata a mezzo raccomandata semplice al Comune di Anguillara Sabazia - Ufficio tributi - Piazza del Comune n.1 - 00061 dal 1° giugno al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Durante lo stesso periodo, presso l'ufficio tributi ed I.C.I. sono distribuiti gratuitamente ai contribuenti i modelli di dichiarazione.
- Il versamento dell'imposta può essere effettuato con le seguenti modalità:Utilizzo del conto corrente postale n.53205001 intestato direttamente al COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA SERVIZIO TESORERIA I.C.I. Il versamento va eseguito in due rate: la prima pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente versare l'imposta complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno con le modalità sopra citate.
- Utilizzo del conto corrente postale n. 88693270 intestato ad EQUITALIA - GERIT SPA ANGUILLARA SABAZIA - RM - ICI. Il versamento va eseguito in due rate: la prima pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente versare l'imposta complessiva in unica soluzione entro il 16 giugno con le modalità sopra citate.
- Se con utilizzo del modello F24, il versamento va eseguito in due rate, la prima pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 30 giugno; la seconda deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. In tale caso è anche possibile utilizzare , in compensazione, eventuali crediti vantati per altri tributi , tra quelli versabili tramite modello F24 (Codice tributo: 3901 abitazione principale; 3903 aree edificabili; 3904 altri fabbricati. Codice Comune di Anguillara Sabazia: A297)
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
COME SUDDIVIDERE L'IMPOSTA TRA PIU' PROPRIETARI O PER PERIODI DI POSSESSO
Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e successivamente calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.
Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile. E' considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.
ESEMPIO DI CALCOLO PER UN IMMOBILE ISCRITTO IN CATASTO IN CATEGORIA A/2 classe 2 vani 6 Rendita catastale € 728,20 ALIQUOTA 8,00 PER MILLE.
Calcolo dell'imposta:
€ 728,20 + 5% X 100 = 76.461,00 X 0,008= 611,69 imposta dovuta
Per quanto concerne le aree fabbricabili (oggetto del P.R.G.C. del 27/07/1978), si ricorda che con deliberazione della Giunta Comunale n. 373 del 21/12/2004 sono stati determinati i valori delle aree edificabili, ai fini I.C.I., a decorrere dall'anno di imposta 2005.
Si riporta lo stralcio della deliberazione: .... A decorrere dall'anno d'imposta 2005, la base imponibile, ai fini I.C.I., relativamente al valore delle aree edificabili, sulla scorta della perizia redatta dall'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia, prot. n. 89 del 21/12/2004, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, viene fissata nel modo seguente:
| A) ZONA B - D.T.=1,50 mc/mq | valore massimo - € 81,81 al mq sottozona C2 valore medio - € 72,72 al mq valore minimo - € 157,01 al mq |
| B) ZONA C - Sottozona C1 = D.T.0,20 mc/mq | valore massimo - € 173,54 al mq valore medio - € 165,26 al mq valore minimo - € 63,63 al mq |
| C) ZONA C - Sottozona C3 | valore massimo - € 90,90 al mq valore medio - € 81,81 al mq valore minimo - € 72,72 al mq |
| D) ZONA C - Sottozona C4 | valore massimo - € 99,98 al mq valore medio - € 90,81 al mq valore minimo - € 81,81 al mq |
| E) ZONA D - Sottozona D5 | valore massimo - € 46,48 al mq valore medio - € 41,32 al mq valore minimo - € 36,15 al mq |
L'Ufficio accertamento I.C.I., in sede di eventuale verifica, riterrà congrui i valori dichiarati dal contribuente, qualora gli stessi si attestino almeno al valore medio al mq determinato con la presente deliberazione.
