Cambio di residenza

Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune di Anguillara Sabazia) e i cambi di abitazione (per chi è già residente ad Anguillara Sabazia e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio) risultano effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio.

Da tale data si potranno richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia.

Cosa fare

  • Richiesta residenza e cambio di domicilio cittadini italiani
  • Richiesta residenza e cambio di domicilio cittadini comunitari
  • Richiesta residenza e cambio di domicilio cittadini extracomunitari
  • Dichiarazione di assenso

Come fare la domanda

Presentandosi direttamente all’Ufficio Anagrafe di Anguillara Sabazia

  • dove: Piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (Roma)
  • tel 06.9960.0048

Trasmettendola direttamente con una delle seguenti modalità

  • email PEC anagrafe.anguillara@pec.it
  • FAX 06.9960.00069
  • lettera raccomandata indirizza a:
    • Comune di Anguillara Sabazia
    • Ufficio Anagrafe
    • Piazza del Comune, n. 1
    • 00061 ANGUILLARA SABAZIA (RM)

La trasmissione della domanda con le modalità sopra indicate è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che l’interessato la sottoscriva con firma digitale;
  • che l’interessato sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che l’interessato trasmetta la dichiarazione attraverso la propria casella di posta elettronica certificata;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Nel caso di trasferimento di minori con un solo genitore, l’altro dovrà essere messo a conoscenza del cambio di abitazione e/o domicilio, presentando un modulo di assenso debitamente firmato allegando copia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si provvederà d’ufficio ai sensi della legge 241/90 alla comunicazione di avvio del procedimento.

Nota bene

Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia, è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. Il consenso potrà essere fornito:

  • di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;
  • compilando l’apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando fotocopia fronte- retro del documento di identità di chi ha presentato il consenso.

Verifica dei requisiti

Nei 45 giorni successivi alle richiesta di cambio di residenza o abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la polizia locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione. Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta. In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza. In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Silenzio – assenso

Al procedimento di accertamento che consegue all’iscrizione anagrafica o alla registrazione del cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune, trascorso il periodo di 45 giorni, si applica il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge 241 del 1990.

Ricorso

Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al prefetto nei termini di 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficiale d’anagrafe.

Normativa di riferimento

Circolare n. 9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di fomentazione amministrativa”. D.L. 241/90. Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

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Ultimo aggiornamento

5 Luglio 2023, 12:03