Pagamento acconto 2018 (18 giugno 2018)
Vista l'approssimarsi della scadenza per il pagamento, per l'anno di imposta 2018, dell'acconto TASI (18 giugno 2018), si comunica che il contribuente è tenuto al pagamento dell'imposta TASI 2018 dovuta applicando le aliquote deliberate dall'Ente per l'anno 2018, approvate con Delibera di C.C. 3 del 03/01/2018.
Guida al contribuente
NOVITÀ
La legge di stabilità 2016 n. 208/2015 ha escluso da imposizione TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze per tutti gli immobili accatastasti da A2 ad A7.
Il Consiglio Comunale ha stabilito che la TASI è dovuta solo ed esclusivamente per:
La TASI - Tributo sui servizi indivisibili - è il tributo componente dell' Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) di fabbricati.
Per l'anno 2018 nel Comune di Anguillara Sabazia la TASI si applica con le seguenti aliquote:
a) aliquota TASI di 2,5 per mille per:
b) aliquota TASI di 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
c) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 6‰;
d) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰.
Non si applicano detrazioni.
Le aliquote della Tasi per l'anno 2018 sono riassunte nella tabella sottostante:
Tipologia e destinazione dell'immobile |
Aliquota (per mille) |
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari | 2,5 |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 |
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 | 1 |
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0 |
altri fabbricati, aree edificabili | 0 |
La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è determinata per anni solari proporzionalmente alla quota (fermo restando l'obbligazione solidale dei contitolari del diritto reale) e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente, in due rate scadenti il: 18 giugno e il 17 dicembre 2018.
Per agevolare i contribuenti, il Servizio Entrate fornisce sul sito internet il calcolatore dell'imposta.
Il VALORE TASI per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
Prima rata di acconto con scadenza 18 giugno 2018 e seconda rata con scadenza 17 dicembre 2018 pari al 50% del dovuto in base alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/01/2018.
L'imposta si versa con modello F24 disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Per il versamento deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali", nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (per il Comune di Anguillara Sabazia il codice è A297, altri codici comune sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it); nello spazio "codice Tributo" i codici di cui alla seguente tabella:
FATTISPECIE | CODICE TASI | CODICE COMUNE |
Abitazione principale e pertinenze | ///// | A297 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 | |
Aree fabbricabili | ///// | |
Altri fabbricati | 3961 |
L’OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:
SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i. Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i. |
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TIPO RAVVEDIMENTO |
Regolarizzazione del versamentocon contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale) |
MISURA SANZIONE PECUNIARIA (Sanzione base 30%) |
SANZIONE PECUNIARIA |
SPRINT |
ENTRO 15 GIORNI |
1/15 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a 471/97 art. 13, comma 1 ultimo periodo 472/97) |
0,1% per ogni giorno |
BREVE |
FINO A 30 GIORNI |
1/10 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a del 472/1997) |
1,5% FISSO |
INTERMEDIO |
FINO A 90 GIORNI |
1/9 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a bis del 472/1997) |
1,66% FISSO |
LUNGO |
OLTRE 90 GIORNI dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione |
1/8 della sanzione base (art. 13, comma 1 lett. b del 472/1997) |
3,75% FISSO |
INTERESSI
0,30 % annuo calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso.