SIEPI E CAMPI INCOLTI: SONO ELEMENTI DI DEGRADO E PERICOLO

Con l”avvicinarsi della stagione estiva torna l”emergenza generata da siepi e campi incolti.

Data:
23 Maggio 2013

SIEPI E CAMPI INCOLTI: SONO ELEMENTI DI DEGRADO E PERICOLO

Con l”avvicinarsi della stagione estiva torna l”emergenza generata da siepi e campi incolti. Per questo motivo si riportano di seguito indicazioni e riferimenti per meglio comprendere l”importanza della corretta cura del verde da parte dei proprietari onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e nell”obbligo di ripristino dei luoghi nel momento in cui viene effettuata una segnalazione e/o denuncia.

Il regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 99 del 04.06.2009, contiene all”interno numerose disposizioni utili al decoro urbano ed in particolar modo alla regolamentazione della manutenzione di siepi e giardini privati nonché aree e terreni. Al contempo stabilisce gli importi delle sanzioni da applicare nei confronti di coloro che non ottemperano a tali disposizioni.

Il comma 6 dell”art. 10 recita “I proprietari o detentore a qualsiasi titolo di lotti di terreno inclusi e/o a ridosso dei centri urbani edificati e non, sono tenuti a provvedere alla costante manutenzione degli stessi, pertanto dovranno essere tenuti sgombri da erbacce, rifiuti ingombranti e/o ogni altra cosa che possa rendere indecoroso l”ambiente circostante“. Mentre il comma 1 dell”art. 15 recita “I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari“.

Per questo motivo l”Amministrazione Comunale rende noto che è possibile effettuare segnalazioni circa la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 15 di suddetto regolamento (reperibile sul sito del Comune nella sezione “Servizi al cittadino / Regolamenti, norme, disposizioni”) tramite i seguenti recapiti:

La violazione delle disposizioni suddette, di cui agli artt. 10 e 15, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l”obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

 

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Ultimo aggiornamento

23 Maggio 2013, 18:09