Torna la licenza per gli alcolici

Sanzioni alle attività sprovviste. Adeguamento entro il 31 dicembre 2019 Con il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n.

Data:
22 Ottobre 2019

Torna la licenza per gli alcolici

Sanzioni alle attività sprovviste. Adeguamento entro il 31 dicembre 2019

Con il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, è stato reintrodotto, a decorrere dal 30 giugno 2019, a carico dei titolari di “esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini” in cui si vendono e/o si somministrano bevande alcoliche, l’obbligo di denuncia dell’esercizio di attività e di richiesta della correlata autorizzazione (cosiddetta licenza fiscale di esercizio) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

La denuncia per le nuove attività andrà trasmessa, all’ufficio SUAP tramite il portale web www.impresainungiorno.gov.it compilando l’apposita sezione già prevista nel modello SCIA nuova attività.

Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento di n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 necessarie per l’inoltro all’agenzia delle dogane. I rispettivi numeri identificativi univoci verranno poi apposti sia sulla denuncia che sulla licenza fiscale.

Le attività commerciali tipo bar, ristoranti di nuova apertura, potranno esercitare come previsto senza la possibilità però di servire alcolici se non in possesso della licenza.

Tutte le attività che vendono e/o somministrano alcolici avviate da agosto 2017 a luglio 2019 dovranno provvedere in propria autonomia all’ottenimento della licenza entro il 31 dicembre 2019 onde evitare sanzioni molto salate.

 

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Ultimo aggiornamento

22 Ottobre 2019, 00:00