Valutazione d’incidenza e Nulla Osta Ente Parco
Si avvisa tutta la cittadinanza che con nota L.R.
Data:
5 Aprile 2019
Si avvisa tutta la cittadinanza che con nota L.R. 22 ottobre 2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 86- ordinario del 23/10/2018, riporta varie modifiche alla L.R. n. 29/1997. E’ stata modificata la norma quadro sulle Aree protette regionale: tra le novità è stata finalmente inserita, tra le altre, la modifica dell’art. 8 per consentire la realizzazione di strutture amovibile ad uso temporaneo. Sono state così accolte le numerose richieste che il Parco, facendosi portavoce e rielaborando le istanze degli operatori e dei cittadini, aveva rivolto con varie note fin dal 2017 all’Assessore e alle Direzione Regionale competenti nonché alla Commissione Consigliare Ambientale. Il testo modificato recita, nello specifico, (al comma 4. lett. d ter) che è consentita all’interno delle zone A ” la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tale Strutture posso essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell’uso preposto.”
Cogliamo l’occasione per sottolineare però che permane, l’obbligatorietà di acquisizione della Pronuncia d’incidenza da parte degli Sportelli unici competenti, prima della richiesta di Nulla osta all’Ente Parco. A riguardo è stata anche introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria in caso d’inadempimento (cfr art. 5, comma 8 del DPR 8 settembre 1997, n. 357).
L’Ente Parco pertanto, nell’ottica di fattiva collaborazione instaurata tra i Ns Enti Auspica che la disamina delle diverse istanze che necessitano della suddetta Pronuncia, vengano presentate per tempo evitando così eventuali ripercussioni negative sulla prossima stagione balneare.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 9 del succitati art. 8 della l.R. 29/1997, “in caso di necessità ed urgenza o per ragione di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale”.
Ultimo aggiornamento
5 Aprile 2019, 00:00