Descrizione
I cittadini non devono presentare alcuna domanda, poiché i beneficiari sono individuati automaticamente dall’INPS, appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. nella Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026:
iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.
Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.
Il possesso dei requisiti non comporta l’automatico diritto al beneficio. Dal momento che le carte sono limitate, l’Inps elabora una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità decrescente:
nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.
LA PROCEDURA È ARTICOLATA COME SEGUE:
- l’INPS, in data 24 settembre, ha reso disponibile ai Comuni la lista dei beneficiari;
- entro il 13 ottobre alle ore 14, i Comuni devono effettuare le verifiche sulla residenza e su eventuali incompatibilità con altre misure di sostegno locali percepite dai nuclei presenti nella lista;
- entro 10 giorni dal termine delle verifiche, l’INPS deve acquisire le conferme trasmesse dai Comuni e rendere definitive le liste dei beneficiari, trasmettendole a Poste Italiane per la predisposizione delle carte prepagate;
- una volta ricevuti gli esiti della rendicontazione da Poste Italiane, l’INPS fornirà ai Comuni il numero identificativo delle carte da comunicare ai beneficiari, che saranno informati dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di prenotazione/ritiro delle carte presso gli uffici postali;
- entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’INPS, il Comune pubblicherà la lista nel sito del Comune ( presumibilmente tra fine ottobre/inizio novembre)
Tutte le comunicazioni agli assegnatari avverranno, dunque, solo a conclusione dell’iter descritto, attraverso la pubblicazione sul sito degli aventi diritto.
NON È POSSIBILE DARE COMUNICAZIONI, NE’ DI PERSONA, NE’ PER TELEFONO, SULLA PRESENZA DI EVENTUALI NOMINATIVI SULLA LISTA.
Si precisa, inoltre, che:
ad ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola carta, e il beneficiario viene individuato nel componente che nell’attestazione ISEE 2026 figura come “dichiarante”;
i beneficiari della misura di sostegno negli anni precedenti, qualora siano confermati nelle nuove liste, riceveranno il credito di 500,00 euro sulla carta prepagata già in loro possesso. In caso di furto/smarrimento dovranno richiederne un duplicato alle Poste;
Le carte saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio;
Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi,a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste;
Le carte sono attivate dal 4 novembre 2026 e il primo pagamento relativo alla quota dell’annualità 2026 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026;
per l’annualità 2027, è previsto che il contributo venga erogato con le medesime modalità di cui all’articolo 8 del D.I., mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.
COSA ACQUISTARE:
Il contributo è destinato, per entrambe le annualità 2026 e 2027, all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’Allegato 1 al D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del D.I.).
Tale contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l’art. 13 del D.I.) garantiranno un’apposita scontistica a tutti i possessori della “Carta Dedicata a te”, pari al 15%.
Con la card si possono acquistare esclusivamente i beni alimentari di prima necessità: Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole , Pescato fresco, Tonno e carne in scatola, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati, paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale, farine di cereali, ortaggi freschi; lavati e confezionati pronti al consumo; lavorati; cotti, confezionati e pronti al consumo, surgelati, pomodori pelati e conserve di pomodori, legumi, semi e frutti oleosi, frutta di qualunque tipologia, anche lavata e confezionata pronta al consumo nonché cotta e confezionata pronta al consumo, alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula), lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, prodotti DOP e IGP. Non è consentito l’acquisto di alcolici.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare sul sito istituzionale dell’INPS.