Descrizione
Le relative misure di prevenzione sono contenute nella legge regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353.
La Legge quadro in materia di incendi boschivi ha introdotto e ridefinito i divieti sui terreni percorsi dal fuoco e le prescrizioni da assumere nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, stabilendo le sanzioni per i trasgressori in particolare l’ art. 10 prevede:
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’ incendio per almeno quindici anni;
- E’ vietata per dieci anni, sugli stessi soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Sono vietate per cinque anni, sugli stessi soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’ Ambiente;
- Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
- I Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale, provvedono a censire tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 30,00 e non superiore a euro 61,00 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,00 e non superiore a euro 413,00;
- Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili il giudice, nella sentenza di condanna , dispone la demolizione dell’ opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
- Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’ innesco di incendio;
- Per le trasgressioni ai divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso di trasgressioni da parte di esercenti attività turistiche;
- Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso di trasgressioni da parte di esercenti attività turistiche, per i quali è disposta la revoca della licenza, dell’ autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’ esercizio dell’ attività.
Tipo documento | Atto normativo , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | Ottobre 31, 2023 |
Oggetto | In tutto il territorio della Regione Lazio è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |