NOVITA? IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

In applicazione della direttiva n. 14 del 22.

Data:
3 Gennaio 2012

NOVITA? IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

In applicazione della direttiva n. 14 del 22.12.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti (certificazioni anagrafiche), sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive l’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, come previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

 

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    Ultimo aggiornamento

    3 Gennaio 2012, 00:00