REVISIONE SEMESTRALE delle Liste Elettorali

IL SINDACO   Visti gli artt. 16, 18 e 39 del T.

Data:
10 Ottobre 2019

REVISIONE SEMESTRALE  delle Liste Elettorali

IL SINDACO

 

Visti gli artt. 16, 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244;

Visto l’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 2600/L, in data 1° febbraio 1986 e n. 11, in data 10 febbraio 1992;

RENDE NOTO

 

Che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio comunale:

  1. a) gli elenchi predisposti dall’ufficiale elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme

con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;

  1. b) il verbale dell’ufficiale elettorale comunale relativo alla revisione della ripartizione del Comune

in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione

negli elenchi proposti dall’ufficiale elettorale comunale, nonché contro il verbale di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale Circondariale (C.E.Ci.), non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.

 

Dalla Residenza Comunale, lì 10-10-2019

IL SINDACO

Timbro

SABRINA ANSELMO

 

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Ultimo aggiornamento

10 Ottobre 2019, 00:00