Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
La costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.