Descrizione
Ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. è possibile installare giochi leciti nei pubblici esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 (alberghi/pensioni, bar/ristoranti, esercizi ricettivi in genere e simili) e in quelli autorizzati ai sensi degli art. 88 (sale scommesse e simili), nella misura massima consentita dai Decreti Ministeriali, stabilita sulla base dei metri quadrati del locale.
Pertanto, si rammenta che tutti i titolari di pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (sale da gioco, sale da biliardo, bar - ristoranti, esercizi ricettivi, circoli privati) e ai sensi dell'art. 88 del TULPS (sale scommesse e simili), sono tenuti ad esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente del Comune.
La tabella dei giochi proibiti (art. 110 T.U.L.P.S.) deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio.
I titolari degli esercizi dovranno pertanto esporre la tabella (senza la necessità di applicarvi la marca da bollo) nel locale sede dell'attività in luogo ben visibile, così come indicato dalla normativa.
Si rammenta, altresì, che la mancata esposizione della tabella è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 221, comma 2 del T.U.L.P.S. e art. 195 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n.635).
| Tipo documento | Atto normativo , |
| Numero e data | n. del |
| Data di pubblicazione | Febbraio 24, 2026 |
| Oggetto | Tabella dei giochi proibiti (art.110 T.U.L.P.S.) |
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| Licenze | licenza aperta |