TaRi 2022 (IUC)

Cos’é la TaRi

La TARI (Tassa Rifiuti) istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 quale componente dell’Imposta Unica Comunale, è  destinata a finanziare i costi del servizi o di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la riscossione della TARI i comuni devono coprire per intero i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e tutti i servizi di igiene urbana della città. Le norme che disciplinano l’applicazione della tassa sono contenute nella Legge di Stabilità n. 147/2013 e dal Regolamento comunale di applicazione. La tassa è dovuta  in relazione al possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali a qualsiasi uso adibiti  (sia domestico che ad uso commerciale, artigianale, industriale, professionale e produttivo) nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati; sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazione quali giardini, cortili, etc. nonché delle aree comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Chi deve versare la TaRi?

La tassa è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte soggette a tassazione, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Obbligo di denuncia TaRi

Il contribuente deve presentare DENUNCIA UNICA DI OCCUPAZIONE dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale (è necessaria la delega in caso di persona fisica diversa dal contribuente iscritto/da iscrivere a ruolo, corredata dalla fotocopia della carta identità valida del contribuente delegante). La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. Chi ha già presentato denuncia negli anni pregressi e risulta correttamente iscritto a ruolo NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DENUNCIA. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata la  DENUNCIA DI VARIAZIONE da tutti coloro che, pur essendo già regolarmente iscritti a ruolo, siano obbligati a comunicare ogni variazione relativa ai locali ed aree, in relazione alla loro superficie o destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa, nonché ogni variazione di intestazione dell’utenza oggetto della tassa. La denuncia, originaria o di variazione, deve obbligatoriamente indicare il codice fiscale, i dati anagrafici o la denominazione della persona fisica o giuridica, l’ubicazione e la superficie calpestabile dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati, la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, gli identificativi catastali dei fabbricati oggetto della denuncia.

Si segnala in particolar modo che: Il trasferimento di residenza in altro Comune non comporta l’automatica cancellazione dell’iscrizione a ruolo; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione dell’occupazione. Il trasferimento di residenza nel Comune di Anguillara Sabazia non comporta l’automatica iscrizione ai ruoli della tassa; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione. In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo, coloro che utilizzavano in comune i locali ed aree in capo al defunto ovvero gli eredi dello stesso devono provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione o di variazione. Le abitazioni non occupate o non utilizzate sono escluse dal pagamento della tassa solo se prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas a condizione che tale situazione di fatto sia dichiarata nella denuncia presentata nei termini di legge. La dichiarazione può essere presentata mediante consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta, a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, trasmissione telematica diretta con posta certificata.

Determinazione della TaRi ed addizionale provinciale

La tassa annuale è dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o conduce locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio di Anguillara Sabazia.

Utenze Domestiche (famiglie)

La Tariffa Rifiuti per le famiglie viene calcolata in base a metri quadrati dell’immobile compresi box/posto auto, cantine, soffitte, escluse le aree scoperte (balconi, terrazzi, giardini) numero di persone del nucleo familiare

Il documento di pagamento della tariffa comprende:

  • una quota fissa, legata ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio
  • una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti

Utenze NON Domestiche (uffici e società)

La Tariffa Rifiuti per uffici e società viene calcolata in base a metri quadrati del locale o area categoria di appartenenza dell’attività svolta nel locale o area.

Il documento di pagamento della tariffa comprende:

  • una quota fissa, legata ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio
  • una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti

La superficie di locali delle unità immobiliari assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile. All’importo della TARI dovuta al Comune deve essere aggiunto un importo pari al 5% relativo al Tributo Ambientale Provinciale  per finanziare l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Quanto e Quando si paga la TaRi?

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 maggio 2022 in ossequio a criteri e coefficienti di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e con applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), pari al 5%.
Prossimamente il Comune provveder ad inviare gli avvisi di pagamento corredati di prospetto di determinazione della tassa dovuta e modello F24.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09 giugno 2022 è stato stabilito che gli importi dovuti a titolo di TA.RI. per l’annualità 2022 potranno essere corrisposti, alternativamente:
 in un’unica soluzione entro il 30/09/2022;
 in quattro rate da versare entro il:
◦ 31/08/2022 rata 1° (si precisa che nel caso di ritardi nel recapito postale della presente comunicazione, il versamento effettuato oltre tale data non sarà considerato tardivo);
◦ 30/09/2022 rata 2°;
◦ 30/10/2022 rata 3°;
◦ 30/11/2022 rata 4°.

 


Agevolazioni TaRi

Agevolazioni Covid 19

Condividi su

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

26 Luglio 2022, 14:36